obbligo diagnosi energetica per l’impresa ogni 4 anni articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102: Le imprese obbligate ad eseguire la diagnosi energetica periodica sono:
La multa per omessa diagnosi energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata, per cui da 2.000 a 20 mila euro se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto. Dal 1° gennaio 2018 sono annoverabili tra gli energivori tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica compreso tra 1 e 2,4 GWh/anno e che rientrano in uno dei seguenti parametri:
Per le imprese che realizzano tagli nei consumi in seguito alle indicazioni della diagnosi energetica, scaturiscono dalla entità del risparmio realizzato agevolazioni e vantaggi, quali defiscalizzazione delle accise, certificati bianchi, iperammortamento, che rappresentano un ulteriore flusso finanziario per le aziende energivore, che si va ad aggiungere a quello intrinseco nell’economia realizzata.
Dal 1° gennaio 2018 ridotta la spesa dell’energia elettrica per oltre 3000 imprese con l’adeguamento alla normativa europea. Benefici totali per un miliardo e 700 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese italiane! Per riconoscerli a partire da luglio 2018 i distributori cominceranno a fatturare secondo il nuovo schema tariffario previsto dalla del. 923/17, che prevede il raggruppamento degli oneri in due macrovoci, Asos e Arim, con la componente Asos (componente tariffaria a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione), differenziata in funzione della classe di agevolazione in cui rientra l’impresa. Possono accedere all’agevolazione:
Il VAL è il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il valore aggiunto ai prezzi di mercato meno eventuali imposte indirette, più eventuali sussidi e può essere calcolato sulla base del fatturato, sottratti gli acquisti di beni e servizi, mentre il costo dell’energia elettrica viene calcolato come il fabbisogno elettrico totale, comprensivo dell’energia elettrica acquistata ed eventualmente auto-prodotta (per la definizione di VAL si veda l’allegato IV alla comunicazione della UE 200/01). Verrà in tal modo ridotto il prelievo dalla bolletta elettrica dell’impresa degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili, rendendo questo costo esclusivamente funzione del risultato aziendale. Inoltre la proposta consente di migliorare il sostegno ad alcuni settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, anche se hanno una bassa intensità elettrica su fatturato.
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